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Finanziato dalla tassa sul CO2 e dai Cantoni

Il Programma Edifici è finanziato con fondi in parte specificamente stanziati della tassa sul CO2 nonché mediante contributi cantonali.

Tassa sul CO2

La base del Programma Edifici è costituita dalla legge sul CO2 (art. 34 della legge sul CO2), nella quale è disciplinata anche la tassa sul CO2 emesso dai combustibili. Dal 2010, un terzo di tali ricavi, ma non più di 450 milioni di franchi all'anno (aliquota massima dal 2018), è stato utilizzato per misure a lungo termine volte a ridurre le emissioni di CO2 degli edifici (stanziamento parziale). Due terzi vengono ridistribuiti alla popolazione e all'economia, come pure gli importi annuali residui del Programma Edifici. L'importo dei fondi disponibili per il Programma Edifici dipende dalla percentuale dell'aliquota della tassa. Nel 2017, quest'ultimo ammontava a 120 franchi per tonnellata di CO2.

Contributi globali ai Cantoni

Dal 2017, tutti i fondi per il Programma Edifici provenienti dallo stanziamento parziale della tassa sul CO2 vengono erogati ai Cantoni sotto forma di contributi globali. Il presupposto per l’ottenimento di un contributo globale è la disponibilità di un programma cantonale volto a promuovere il risanamento energetico dell'involucro e della tecnologia degli edifici nonché alla sostituzione degli impianti di riscaldamento a resistenza elettrica o a olio. La base per le offerte cantonali è costituita dal modello d’incentivazione armonizzato dei Cantoni (HFM 2015). I contributi globali vengono suddivisi in un contributo base pro capite e in un contributo complementare. Il contributo base pro capite ammonta al massimo al 30 per cento dei fondi disponibili. Il contributo complementare non deve essere superiore al doppio del credito autorizzato dal rispettivo Cantone per il suo programma. La somma dei crediti autorizzati dai Cantoni ammonta a 170–200 milioni di franchi all’anno.